Die Versicherungs‑ und Rückversicherungsgesellschaften der beiden Länder können in gemeinsamem Einverständnis direkt untereinander Schulden und Forderungen aus dem Rückversicherungs‑ und Retrozessionsverkehr verrechnen, welche unter dieses Abkommen fallen und auf Lire, Schweizer Franken oder eine auf dem Bankweg frei transferierbare Drittwährung lauten.
Le compagnie d’assicurazione e di riassicurazione dei due paesi, hanno, di comune intesa, la facoltà di eseguire direttamente tra loro la compensazione dei debiti e dei crediti stipulati in lire, in franchi svizzeri o in altre, monete liberamente trasferibili per via bancaria, e risultanti dai loro rapporti di riassicurazione e di retrocessione, contemplati dal presente Accordo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.