1. Die Vertragsparteien sind bestrebt, Investitionen in und die Verbreitung von umweltfreundlichen Waren, Dienstleistungen und Technologien zu erleichtern und zu fördern.
2. Für die Zwecke von Absatz 1 vereinbaren die Vertragsparteien einen Meinungsaustausch und prüfen die Zusammenarbeit in diesem Bereich.
3. Die Vertragsparteien ermutigen die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen bezüglich umweltfreundlicher Waren, Dienstleistungen und Technologien.
1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti e la diffusione di prodotti, servizi e tecnologie che hanno un impatto positivo sull’ambiente.
2. Ai fini del paragrafo 1, le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la possibilità di cooperare in questo ambito.
3. Le Parti agevolano, ove opportuno, la cooperazione tra le imprese in relazione a prodotti, servizi e tecnologie che hanno un impatto positivo sull’ambiente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.