Die Vertragsparteien sehen in ihrem innerstaatlichen Recht Bestimmungen zur Durchsetzung der Rechte nach Artikel 11.2 vor, die mindestens auf dem gleichen Niveau wie diejenigen des TRIPS-Abkommens sind, insbesondere dessen Artikel 41–61.
Le Parti definiscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni d’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati all’articolo 11.2 di livello almeno pari a quello contemplato dall’Accordo TRIPS, in particolare negli articoli 41–61.
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