1 Die ab 1. Januar 1953 fällig werdenden Zinsen sind nach dem Ausland zu zahlen.
2 Der Vertragszins (Höchstzins im Sinne von Art. 6 Abs. 2 des Zusatzabkommens) ist um 25 %, jedoch nicht unter 4 % zu kürzen.
1 Gl’interessi che giungono a scadenza a contare dal 1° gennaio 1953 dovranno essere trasferiti all’estero.
2 Gl’interessi contrattuali (interesse massimo nel senso dell’articolo 6, secondo capoverso, della Convenzione addizionale) sono ridotti del 25 per cento, ma non potranno essere inferiori al 4 per cento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.