Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio

0.946.291.364 Abkommen vom 27. Februar 1953 über deutsche Auslandsschulden

0.946.291.364 Accordo del 27 febbraio 1953 sui debiti esterni germanici

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annexX/lvlu1/Art. 6

Die Kommission wendet bei der Auslegung der Anlage IV des Abkommens die allgemein anerkannten Regeln des internationalen Rechts an.

annexX/lvlu1/Art. 7

1.
a. Il francese, il tedesco e l’inglese sono le lingue ufficiali della Commissione. Tuttavia, il Presidente può, d’intesa con le Parti, decidere che nella procedura per il disbrigo di una questione, solo una di tali lingue o due di esse potranno essere usate.
b.
Le decisioni della Commissione sono prese in tutte e tre le lingue.

2.  I Governi che sono parti in una contestazione sottoposta alla Commissione sono rappresentati davanti a quest’ultima da agenti che possono essere assistiti da legali; le persone private possono essere rappresentate da legali.

3.  La procedura comprende una parte scritta e una parte orale. La procedura orale può essere omessa a domanda delle parti.

4.  La Commissione decide alla maggioranza. Le sue decisioni sono comunicate per iscritto e comprendono un’esposizione dei fatti e una motivazione. In esse sono pure indicate le eventuali opinioni divergenti.

5.  Di qualsiasi istanza, la Commissione può rimandare al Tribunale Arbitrale, per decisione, quelle questioni che considera d’importanza fondamentale per l’interpretazione dell’Allegato IV all’Accordo. In simili casi, la Commissione sospende l’istanza nell’attesa della decisione del Tribunale Arbitrale.

6.  Quando una Parte del presente Accordo ricorre contro una decisione della commissione al Tribunale Arbitrale, conformemente al paragrafo 7 dell’Articolo 31 dell’Accordo, deve notificare tale ricorso alla Commissione.

7.  Salvo decisione contraria della Commissione, ciascuna delle parti nell’istanza paga le proprie spese.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.