1. Rückständige Zinsen
Wenn auf eine Forderung Zinsen geschuldet werden, so sollen für die Errechnung der bis zum 31. Dezember 1952 rückständigen Zinssumme die folgenden Zinssätze ohne Berechnung von Zinseszinsen angewandt werden:
Der ermässigte Betrag der rückständigen Zinsen wird der Hauptforderung zugeschlagen.
2. Künftige Zinsen
Für die Zeit vom 1. Januar 1953 bis zum 31. Dezember 1957 sollen Zinsen nicht geschuldet werden.
Wurden auf die Forderung in der Zeit bis zum 1. Januar 1953 Zinsen geschuldet, so ist ab 1. Januar 1958 der dann noch nicht getilgte Betrag der Forderung in seiner jeweils ausstehenden Höhe zu verzinsen. Der Zinssatz soll 75 % des geschuldeten Zinssatzes betragen.
Der neue Zinssatz soll jedoch mindestens 4 % und höchstens 6 % jährlich betragen. Wenn bisher ein Zinssatz von 4 % jährlich oder weniger geschuldet wurde, bleibt dieser bestehen. Die Zinsen sollen jährlich nachträglich zusammen mit dem Tilgungsbetrag nach dem Ausland gezahlt werden.
3. Sonderdepot
4. Kleinforderungen
Die zuständigen deutschen Stellen werden bei Forderungen auf kleinere 1 Beträge Anträge der Beteiligten auf Genehmigung einer beschleunigten Zahlung nach dem Ausland wohlwollend prüfen.
5. Zahlungen für Waren und Dienstleistungen, bei denen der Gläubiger nachweist, dass die Einzahlung auf sein Konto ohne seine Zustimmung erfolgt ist
Ein Gläubiger, der nachweist, dass eine Einzahlung auf sein Bank‑ oder Postcheckkonto für Waren oder Dienstleistungen (Art. 1) ohne seine Zustimmung erfolgt ist, soll durch die Tatsache der Einzahlung auf ein derartiges Konto nicht das Recht auf Behandlung der Einzahlung gemäss Kap. C verlieren.
1. Interessi arretrati
Se un credito frutta interessi, gl’interessi arretrati fino al 31 dicembre 1952 sono calcolati a interesse semplice, alle aliquote seguenti:
L’importo ridotto degl’interessi arretrati sarà aggiunto al capitale del credito.
2. Interessi futuri
Per il periodo dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1957 non è dovuto interesse alcuno.
Se sul credito sono dovuti interessi per il periodo anteriore al 1° gennaio 1953, l’importo non ancora ammortizzato del credito al 1° gennaio 1958 o dopo, frutta interesse a contare da questa data. L’aliquota d’interesse è del 75 % dell’interesse dovuto.
La nuova aliquota d’interesse non dovrà tuttavia essere inferiore al 4% nè superiore al 6 % l’anno. Se l’aliquota d’interesse era fin qui uguale o inferiore al 4 %, tale aliquota rimarrà immutata. Gl’interessi devono essere trasferiti alla fine di ogni anno, contemporaneamente all’ammortamento.
3. Deposito speciale
a. Quando, nel caso di un credito contemplato nell’Articolo 1, capoversi da 1 a 7, il creditore prova che il suo credito è minacciato, egli può esigere dal debitore, invece del pagamento conformemente agli Articoli 26, 27, 28 o 31, il versamento a un conto di deposito in Deutschemark aperto in suo nome presso un istituto da designarsi dalle autorità germaniche competenti.
Se il debitore, dopo tale domanda invoca la clausola relativa al caso in cui il debitore si trova in difficile situazione finanziaria (Articolo 11) egli sarà tenuto a dar seguito alla domanda di versamento fatta dal creditore soltanto nel caso in cui il beneficio della clausola di cui si tratta gli sarà stato definitivamente negato.
b. Il debitore può versare l’importo di un debito appartenente a una delle categorie enumerate nel capoverso a che precede, a un tale conto di deposito in favore del suo creditore, se può essere provato che:
c. Il versamento fatto a un conto di deposito, conformemente alle disposizioni che precedono, libera il debitore dal suo debito. In tal caso, il creditore è al beneficio delle condizioni di trasferimento come se l’importo versato al conto di deposito (compresi gl’interessi, se l’istituto che tiene il conto di deposito ne corrisponde) fosse ancora nelle mani del debitore.
d. Il creditore ha il diritto di esigere in qualsiasi momento che l’importo versato a un conto di deposito speciale sia girato al suo conto in Deutschemark (Articolo 18.)
4. Crediti di lieve entità
Qualora il credito sia di lieve entità, i Servizi germanici competenti esamineranno con benevolenza le domande degl’interessati intese ad un trasferimento accelerato.
5. Pagamenti per forniture di merci e prestazioni di servizi per i quali il creditore prova che il versamento al suo conto è stato eseguito senza il suo consenso.
Quando un creditore prova che un versamento al suo conto bancario o postale, per forniture di merci o prestazioni di servizio (Articolo 1), ha avuto luogo senza il suo consenso, egli mantiene, malgrado l’avvenuto versamento a un conto di tale natura, il diritto di vedere questo versamento trattato conformemente al Capo C.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.