1. Abkommen auf Grund von Verhandlungen gemäss
sind von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland (gegebenenfalls nach Genehmigung durch diese) den Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika zur Genehmigung vorzulegen.
2. Jede dieser Vereinbarungen soll nach Genehmigung durch die genannten Regierungen in Kraft treten und in jeder Hinsicht als Anlage dieses Abkommens gelten. Die Regierung des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland wird allen Parteien dieses Abkommens eine Notifikation hierüber zugehen lassen.
1. Gli accordi risultanti dai negoziati previsti
saranno sottoposti per approvazione ai Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord da parte della Repubblica federale di Germania (se è il caso dopo l’approvazione da parte di quest’ultima).
2. Ciascun accordo entrerà in vigore e sarà trattato sotto tutti gli aspetti come un allegato al presente Accordo quando sarà stato approvato da detti Governi. Tutte le Parti contraenti ne saranno informate dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.