3. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 dieses Artikels finden keine Anwendung auf Schulden, die unter die Bestimmungen der Ziffern 2 und 3 der Anlage I dieses Abkommens fallen.
4. Zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung eines Gläubigerstaates jeweils geltende Zahlungsabkommen finden auf die Bezahlung solcher Schulden Anwendung, die unter die Bestimmungen der Absätze 2, und 3 dieses Artikels fallen, sofern die Bezahlung in der Währung des Gläubigerstaates zu erfolgen hat.
5. Sind aus dem laufenden Geschäft einer eingetragenen Zweigniederlassung eines Gläubigers Schulden entstanden, die vertragsgemäss in dem Staate zu zahlen waren, in dem sich die Zweigniederlassung befindet, so gilt dieser Staat als Gläubigerstaat im Sinne dieses Artikels.
3. Le disposizioni dei numeri 1 e 2 del presente articolo non sono applicabili ai debiti contemplati nei numeri 2 e 3 dell’Allegato I al presente Accordo.
4. Gli accordi in materia di pagamenti in vigore tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo di uno Stato creditore sono applicabili ai pagamenti relativi ai debiti che formano oggetto delle disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo, sempre che siffatti pagamenti siano esigibili nella valuta dello Stato creditore.
5. Quando il debito è nato da operazioni commerciali di una succursale iscritta del creditore ed era convenuto che il pagamento sarebbe stato eseguito nello Stato in cui la succursale è situata, questo Stato sarà considerato come Stato creditore nel senso del presente articolo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.