Die Verfahrensregeln für die Abwicklung der einzelnen Rückversicherungsgeschäfte sind in Anlage 3 festgelegt.
1. Se il Paese dell’acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di
conversione del debito, gli assicuratori dei crediti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore.
2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito con il Paese dell’acquirente o del debitore, l’assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare, scambiare o condonare tale credito.
3. L’assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze previste nel contratto, senza tener conto del termine di attesa generalmente previsto per il pagamento di un’indennità.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.