Die einladende Regierung muss einen Ausstellungs-Generalkommissar ernennen, der sie in allen Bereichen dieses Übereinkommens und bei allem, was die Ausstellung betrifft, zu vertreten hat.
Il Governo invitante deve designare un commissario generale dell’esposizione, incaricato di rappresentarlo a qualsiasi fine della presente Convenzione e per tutto quanto concerne l’esposizione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.