Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder in jedem anderen Zeitpunkt durch Notifizierung an die Regierung der Französischen Republik erklären, dass dieses Übereinkommen für die Gesamtheit oder einen Teil der von ihm völkerrechtlich vertretenen Hoheitsgebiete gilt.
Dieses Übereinkommen gilt für jedes in der Notifizierung genannte Hoheitsgebiet vom dreissigsten Tage an, nach dem die Notifizierung bei der Regierung der Französischen Republik eingegangen ist.
Die Regierung der Französischen Republik übermittelt diese Notifizierung den anderen Regierungen.
Ciascuno Stato può, all’atto della firma, della ratificazione o in qualsiasi altro momento, dichiarare, mediante notificazione al Governo della Repubblica francese, che la presente convenzione è applicabile a tutti o parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale.
La presente convenzione s’applicherà al territorio o ai territori designati nella notificazione a contare dal trentesimo giorno che segue la data alla quale il Governo della Repubblica francese avrà ricevuto la notificazione.
Il Governo della Repubblica francese trasmetterà detta notificazione agli altri Governi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.