Für alle Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Wert einer Währung in Sonderziehungsrechten vom Fonds gemäss Regel O-2 der Geschäftsbestimmungen des Fonds zu errechnen.
Per l’applicazione di tutte le disposizioni delle presenti Condizioni generali d’affari il valore di una valuta in termini di diritti speciali di prelievo dev’essere calcolato dal Fondo conformemente alla regola O-2 delle Regole e dei Regolamenti del Fondo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.