Mit dem Einverständnis des Rats können sich Nichtmitgliedstaaten und zwischenstaatliche Organismen, die ähnliche Aufgaben erfüllen wie die Organisation, an den Sitzungen des Rats von einem oder mehreren Beobachtern mit beratender Stimme vertreten lassen.
Previo consenso del Consiglio, ogni Stato che non fa parte dell’Organizzazione e ogni organismo intergovernativo con un’attività analoga a quella dell’Organizzazione può farsi rappresentare a tutte le sessioni del Consiglio da uno o più osservatori con diritto di voto consultivo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.