1 Grenzgänger erhalten bei Ganzarbeitslosigkeit Arbeitslosenentschädigung in dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet ihr Wohnsitz liegt. Bei der Beurteilung, ob die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, und bei der Festsetzung der Bezugsdauer werden im Wohnsitzstaat die im anderen Vertragsstaat zurückgelegten versicherungs‑ bzw. beitragspflichtigen Beschäftigungszeiten berücksichtigt, dasselbe gilt für freiwillige Versicherungszeiten.
2 Grenzgängern werden Leistungen bei Teilarbeitslosigkeit in dem Vertragsstaat und nach dessen Rechtsvorschriften gewährt, in dem sie der Versicherungspflicht bzw. der Beitragspflicht unterstellt sind oder freiwillig Beiträge entrichtet haben.
1 Nel caso di disoccupazione completa, i frontalieri ricevono un’indennità di disoccupazione dello Stato contraente sul territorio del quale hanno il loro domicilio. Al fine di determinare se le condizioni richieste per far valere il diritto sono soddisfatte e stabilire la durata d’indennizzazione, i periodi assicurativi e i periodi d’attività sottoposta a contribuzione, compiuti nell’altro Stato contraente, sono computati nel Paese di domicilio; questa prassi s’applica parimente ai periodi d’assicurazione facoltativa.
2 Le prestazioni in caso di disoccupazione parziale sono concesse ai frontalieri dallo e secondo la legislazione dello Stato contraente in cui sono sottoposti all’assicurazione o soggiaciono al’obbligo di contribuzione, ovvero hanno pagato contributi facoltativi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.