Die auf nationaler, kantonaler oder departementaler Ebene mit der Durchführung der Arbeitslosenversicherung befassten Behörden und Stellen der beiden Vertragsstaaten können bei der Durchführung dieses Abkommens miteinander und mit den betroffenen Personen oder ihren Vertretern unmittelbar verkehren.
Le autorità e le istituzioni dei due Stati, incaricate dell’applicazione dell’assicura-zione-disoccupazione, sia a livello nazionale, sia a livello cantonale o dipartimen-tale, possono, per l’applicazione della presente convenzione, corrispondere direttamente tra di esse e con le persone interessate o con i loro rappresentanti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.