(1) Die in Artikel 12 genannten Stellen der beiden Vertragsstaaten verkehren bei der Durchführung der in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften und dieses Abkommens miteinander sowie mit den Arbeitgebern und Arbeitnehmern und ihren Vertretern unmittelbar.
(2) Bescheide und sonstige Schriftstücke können einer Person, die sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhält, unmittelbar auch durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt werden.
(1) Gli uffici dei due Stati contraenti, per l’applicazione delle disposizioni legali previste all’articolo 2 capoverso 1, e del presente Accordo, corrispondono eventualmente fra di loro nonché con i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti.
(2) Le decisioni e gli altri documenti possono anche essere recapitati direttamente per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alle persone che dimorano sul territorio dell’altro Stato contraente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.