1. Bei allen Hebemaschinen und bei allen Ketten, Ringen, Haken, Schäkeln, Kettenwirbeln und Flaschenzügen, die für das Heben oder Senken oder als Aufhängemittel verwendet werden, ist das zulässige Ladegewicht durch geeignete Mittel festzustellen.
2. Auf sämtlichen Hebemaschinen und an allen sonstigen im vorigen Absatz genannten Vorrichtungen ist das zulässige Ladegewicht deutlich sichtbar anzugeben.
3. Bei Hebemaschinen mit veränderlichem zulässigem Ladegewicht sind die einzelnen Ladegewichte und die Bedingungen, unter denen sie zugelassen sind, klar anzugeben.
4. Kein Teil einer Hebemaschine oder einer der in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten Vorrichtungen darf, ausser zu Prüfungszwecken, über das zulässige Ladegewicht hinaus belastet werden.
1. Il carico utile ammissibile dev’essere determinato mediante mezzi appropriati per gli apparecchi di sollevamento, le catene, gli anelli, i ganci, i cappi, le maglie a molinello e carrucole (taglie) utilizzati per sollevare e calare carichi o come mezzo di sospensione.
2. Gli apparecchi di sollevamento e le macchine menzionate nel capoverso precedente devono portare, ben visibile, l’indicazione del loro carico utile ammissibile.
3. Nel caso in cui il carico utile ammissibile d’un apparecchio di sollevamento fosse variabile, si dovranno indicare chiaramente i singoli carichi utili e le condizioni alle quali essi devono essere ammessi.
4. Nessuna parte d’un apparecchio di sollevamento o d’una delle macchine menzionate al capoverso primo del presente articolo dev’essere caricata oltre il carico utile ammissibile, salvo che a scopo di esperimenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.