1. Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet sich, den Staatsangehörigen jedes anderen das Übereinkommen ratifizierenden Mitgliedes, die auf seinem Gebiet einen Betriebsunfall erlitten haben, oder ihren Hinterbliebenen die gleiche Behandlung in der Entschädigung bei Betriebsunfällen zu gewähren wie seinen eigenen Staatsangehörigen.
2. Diese Gleichbehandlung wird den ausländischen Arbeitnehmern und ihren Hinterbliebenen ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz gewährt, soweit indes Zahlungen in Frage kommen, die ein Mitglied oder dessen Staatsangehörige diesem Grundsatze gemäss im Auslande zu leisten hätten, sind die entsprechenden Massnahmen nötigenfalls durch Sonderabkommen zwischen den beteiligten Mitgliedern zu vereinbaren.
1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad accordare ai sudditi di qualsiasi altro Membro che abbia ratificato la detta Convenzione, che saranno vittime di infortuni del lavoro avvenuti sul suo territorio, o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento ch’esso assicura a’ suoi propri sudditi in materia di riparazione di danni cagionati da infortuni del lavoro.
2. Questa parità di trattamento sarà assicurata ai lavoratori esteri e ai loro aventi diritto, senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per quanto concerne i pagamenti che, in virtù di questo principio, un Membro o i suoi sudditi dovessero fare fuori del territorio di detto Membro, le disposizioni da prendere saranno regolate, se è necessario, da accordi speciali conchiusi con i Membri interessati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.