In den Fällen nach Artikel 13 Absatz 2 des Abkommens melden sich die betreffenden Personen bei der zuständigen kantonalen Ausgleichskasse.
Nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi presso la competente cassa di compensazione cantonale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.