Die Verjährungsfristen nach den Gesetzgebungen der beiden Vertragsstaaten beginnen für alle Ansprüche, die auf Grund dieses Abkommens entstehen, frühestens mit dem Inkrafttreten des Abkommens. Sie betragen in jedem Falle zwei Jahre vom Datum des Inkrafttretens des Abkommens an gerechnet; günstigere innerstaatliche Vorschriften bleiben vorbehalten.
I termini di prescrizione previsti dalle legislazioni dei due Stati contraenti cominciano a decorrere, per tutti i diritti risultanti dalla presente convenzione, al più presto a far tempo dall’entrata in vigore della convenzione. Essi sono in tutti i casi di due anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della convenzione; restano riservate le disposizioni più favorevoli del diritto interno.
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