(1) Frühere Entscheide stehen der Anwendung des Abkommens nicht entgegen.
(2) Ansprüche von Personen, deren Rente vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt worden ist, werden auf Antrag nach diesem Abkommen neu festgestellt. Die Neufeststellung kann auch von Amtes wegen erfolgen. Ergäbe die Neufeststellung keine oder eine niedrigere Rente als sie zuletzt für die Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens gezahlt worden ist, so ist die Rente in der Höhe des bisherigen Zahlbetrages weiter zu gewähren.
(1) Decisioni anteriori non fanno ostacolo all’applicazione della convenzione.
(2) I diritti degli interessati la cui rendita è stata stabilita prima dell’entrata in vigore della presente convenzione devono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni della presente convenzione. Se, dal riesame, non risulta diritto alcuno a una rendita o se ne risulta soltanto un diritto a una rendita di un importo inferiore all’ultimo importo versato prima dell’entrata in vigore della presente convenzione, la rendita continua a essere assegnata al tasso precedentemente applicato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.