1. Die von den Trägern der Vertragsstaaten nach Artikel 22 des Abkommens zu erstattenden Beträge werden für jeden Fall gesondert abgerechnet.
2. Nach Vorlage einer detaillierten Abrechnung mit Belegen werden die Beträge spätestens am Ende des jeweiligen Kalenderjahres zurückerstattet.
1. Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni degli Stati contraenti giusta l’articolo 22 della Convenzione sono rifusi separatamente per ogni singolo caso.
2. Tali importi devono essere rimborsati su presentazione di un conteggio dettagliato corredato dei documenti giustificativi, al più tardi alla fine dell’anno civile in questione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.