1 Zur Ausübung des in Artikel 6 Absätze 2 und 3 des Abkommens vorgesehenen Wahlrechts reichen die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer ihr Gesuch
2 Wählen die in Artikel 6 Absätze 2 und 3 des Abkommens erwähnten Arbeitnehmer die Gesetzgebung des entsendenden Staates, so stellen ihnen die zuständigen Versicherungsträger dieses Staates eine Bescheinigung darüber aus, dass sie dieser Gesetzgebung unterstellt sind.
1 Per esercitare il diritto di opzione stabilito all’articolo 6 capoversi 2 e 3 della Convenzione, i lavoratori occupati in Svizzera devono presentare la loro richiesta:
2 Se i lavoratori di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano in favore della legislazione del Paese accreditante, gli organismi competenti di tale Stato rimettono loro un certificato attestante che essi sono sottoposti alla legislazione predetta.
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