Die in Artikel 23 Absatz 4 des Abkommens erwähnten Körperersatzstücke und Sachleistungen von erheblicher Bedeutung werden in der Anlage 2 zu dieser Vereinbarung aufgezählt. Die Verbindungsstellen können Änderungen dieser Anlage vereinbaren.
Le protesi e le altre prestazioni di notevole importanza previste all’articolo 23 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate all’appendice n. 2 del presente Accordo. Gli organismi di collegamento possono convenire di apportare delle modifiche a detta appendice.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.