1. Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen gilt dieses Abkommen:
2. In Bezug auf die Artikel 6, 7, 8, 9 Absätze 1–3, Artikel 10 Absätze 3 und 4, Artikel 12 und 13 sowie auf Abschnitt IV gilt dieses Abkommen auch für andere Personen, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit.
1. Fatte salve le disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica:
2. Riguardo agli articoli 6, 7, 8, 9 capoversi 1–3, 10 capoversi 3 e 4, 12 e 13 e alla parte IV, la presente Convenzione si applica anche a tutte le persone a prescindere dalla loro nazionalità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.