Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien können im gegenseitigen Einvernehmen für bestimmte Personen oder Personengruppen unter Bedachtnahme auf deren soziale Interessen Abweichungen von den Bestimmungen der Artikel 6–8 vereinbaren.
Le autorità competenti delle Parti possono, in casi particolari e tenuto conto delle esigenze sociali degli interessati, prevedere di comune intesa, per talune persone o talune categorie di persone, deroghe alle disposizioni degli articoli 6 a 8.
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