1 Der in Artikel 3 des Abkommens angeführte Grundsatz der Gleichbehandlung gilt nicht in bezug auf die schweizerischen Rechtsvorschriften über die freiwillige Rentenversicherung für Auslandschweizer, über die Rentenversicherung von Schweizer Bürgern, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig sind und von diesem entlöhnt werden, sowie über die Fürsorgeleistungen an Schweizer Bürger im Ausland.
2 Der in Artikel 3 dieses Abkommens angeführte Grundsatz der Gleichbehandlung gilt nicht in bezug auf die niederländischen Rechtsvorschriften über die Entrichtung von herabgesetzten Beiträgen an die freiwillige Altersversicherung sowie die freiwillige Witwen‑ und Waisenversicherung.
1 Il principio della parità di trattamento, di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, non è applicabile per quanto concerne le disposizioni legali svizzere riguardanti l’assicurazione pensioni facoltativa dei cittadini svizzeri all’estero, l’assicurazione pensione dei cittadini svizzeri occupati all’estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e le prestazioni di soccorso pagate a cittadini svizzeri risiedenti all’estero.
2 Il principio della parità di trattamento, stabilito all’articolo 3 della presente Convenzione, non è applicabile quanto alle disposizioni legali olandesi concernenti il pagamento di contributi ridotti per l’assicurazione vecchiaia facoltativa e l’assicurazione facoltativa delle vedove e degli orfani.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.