1 Dieses Abkommen gilt auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle.
2 Dieses Abkommen begründet keinerlei Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
3 Für die Feststellung eines Leistungsanspruchs nach den Bestimmungen dieses Abkommens werden sämtliche Versicherungszeiten oder gleichgestellten Zeiten sowie sämtliche Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung einer Vertragspartei vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
4 Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragserstattung abgegolten worden sind.
1 La presente Convenzione è applicabile parimente agli eventi assicurativi insorti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2 La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
3 Per la determinazione del diritto a una prestazione nato conformeniente alle disposizioni della presente Convenzione, è tenuto conto di qualsiasi periodo di assicurazione o periodo parificato a quest’ultimo, come anche di qualsiasi periodo di residenza compiuto in virtù della legislazione di una Parte contraente, innanzi la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
4 La presente Convenzione non si applica alle pretese soddisfatte mediante la concessione di un’indennità globale o il rimborso di contributi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.