Die Schweizerische Ausgleichskasse in Genf, die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt in Luzern sowie das Amt für Sozialversicherung in Luxemburg, die nach Artikel 18 Absatz 2 des Abkommens als Verbindungsstellen dienen, werden nachstehend als «Schweizerische Ausgleichskasse», «SUVA» und «Sozialversiche-rungsamt» bezeichnet.
La Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni in Lucerna, e l’Ufficio delle assicurazioni sociali, in Lussemburgo, che funzionano quali enti di collegamento in base all’articolo 18 capoverso 2 della Convenzione, sono detti in seguito «Cassa svizzera», «Istituto nazionale» rispettivamente «Ufficio».
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