(1) Können Staatsangehörige von Kosovo oder deren Hinterlassene gestützt auf Artikel 16 Absätze 3 und 6 des Abkommens zwischen der Ausrichtung der Rente oder einer Abfindung wählen, so teilt ihnen die Schweizerische Ausgleichskasse zugleich den Betrag mit, der ihnen gegebenenfalls anstelle der Rente gewährt würde. Ferner gibt sie die Gesamtdauer der berücksichtigten Versicherungszeiten an.
(2) Die berechtigte Person muss ihr Wahlrecht innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Mitteilung der Schweizerischen Ausgleichskasse ausüben.
(3) Übt die berechtigte Person ihr Wahlrecht innerhalb dieser Frist nicht aus, so spricht ihr die Schweizerische Ausgleichskasse die Abfindung zu.
(4) Diese Rechtsfolge wird der versicherten Person in der in Absatz 1 erwähnten Mitteilung zur Kenntnis gebracht.
(1) Quando, in virtù dell’articolo 16 paragrafi 3 e 6 della Convenzione, i cittadini del Kosovo o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro contemporaneamente l’importo che sarebbe loro eventualmente versato al posto della rendita. Essa indica parimenti la durata complessiva dei periodi di assicurazione presi in considerazione.
(2) L’avente diritto deve fare la propria scelta entro un termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.
(3) Se l’avente diritto non ha fatto la propria scelta entro il termine previsto, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica.
(4) Le conseguenze giuridiche di un mancato esercizio del diritto d’opzione sono rese note all’assicurato tramite la comunicazione di cui al paragrafo 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.