Die Verjährungs‑ und Verwirkungsfristen nach den Gesetzgebungen der beiden Vertragsstaaten beginnen für alle Ansprüche, die auf Grund dieses Abkommens entstehen, frühestens mit dem Inkrafttreten des Abkommens. Sie betragen in jedem Falle zwei Jahre vom Datum des Inkrafttretens des Abkommens an gerechnet; günstigere innerstaatliche Vorschriften bleiben vorbehalten.
I termini di prescrizione e di perenzione previsti dalle legislazioni dei due Stati contraenti cominciano a decorrere, per tutti i diritti che derivano dalla presente Convenzione, al più presto alla sua entrata in vigore. In ogni caso, decorrono durante due anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione; restano riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.