(1) Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses Abkommens sind die Staatsangehörigen der einen Vertragspartei sowie deren Familienangehörige und Hinterlassene in ihren Rechten und Pflichten aus den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei den Staatsangehörigen dieser Vertragspartei beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen gleichgestellt.
(2) Absatz 1 gilt nicht in Bezug auf die schweizerischen Rechtsvorschriften über
(1) Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di una delle Parti contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono assimilati, nei loro diritti ed obblighi derivanti dalle norme giuridiche dell’altra Parte contraente, ai cittadini di quest’ultima, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti.
(2) Per quanto riguarda le norme giuridiche svizzere, il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni relative:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.