Der zuständige Träger, der den Pensions‑ oder Rentenanspruch festgestellt hat, stellt seine Verfügung mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen direkt dem Antragsteller zu.
L’istituto competente che ha determinato i diritti alla pensione o alla rendita, notifica direttamente la sua decisione al richiedente con le indicazioni delle vie e dei termini dei rimedi di diritto previsti dalla legislazione applicabile.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.