1 Unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Abkommens und seines Schlussprotokolls sind die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates in ihren Rechten und Pflichten aus der Gesetzgebung des anderen Vertragsstaates den Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates, gleichgestellt.
2 Unter demselben Vorbehalt können Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates, welche die Rechte von Ausländern einschränken, Mindestwohnzeiten vorsehen oder Rechte wegen des Wohnortes aberkennen, den Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates nicht entgegengehalten werden.
3 Dieses Abkommen berührt nicht die Rechtsvorschriften jedes Vertragsstaates über die Beteiligung der Versicherten und deren Arbeitgeber an der Verwaltung der Versicherungsträger und an der Tätigkeit der Sozialversicherungsgerichte.
1 Tenuto conto delle riserve e delle modalità previste nella presente convenzione e nel suo protocollo finale, i cittadini di uno degli Stati contraenti soggiacciono agli obblighi della legislazione dell’altro Stato e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato.
2 Tenuto conto delle medesime riserve e modalità, non sono opponibili ai cittadini di uno Stato le disposizioni contenute nelle norme dell’altro, che limitano i diritto degli stranieri, impongono dei termini di residenza o pregiudicano gli stranieri a motivo del loro luogo di residenza.
3 Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano le norme della legislazione di ciascuno Stato contraente concernenti la partecipazione degli assicurati e dei loro datori di lavoro all’amministrazione di organismi e al funzionamento delle giurisdizioni di sicurezza sociale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.