Für den Erwerb, die Aufrechterhaltung und das Wiederaufleben des Anspruches auf eine französische Invalidenpension werden, soweit notwendig, die nach der schweizerischen Gesetzgebung zurückgelegten Versicherungszeiten und gleichgestellte Zeiten berücksichtigt, sofern sie sich nicht überschneiden.
Per l’apertura, il mantenimento o il riacquisto del diritto a una pensione d’invalidità francese, i periodi assicurativi e i periodi assimilati compiuti secondo la legislazione svizzera sono computati nella misura in cui risulta necessario, a condizione che detti periodi non si sovrappongano.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.