1 Alle sich aus der Durchführung dieses Abkommens ergebenden Schwierigkeiten werden von den zuständigen Behörden der beiden Vertragsparteien im gegenseitigen Einvernehmen geregelt.
2 Kann auf diesem Wege keine Lösung gefunden werden, so wird der Streitfall einem Schiedsgericht unterbreitet, das ihn im Sinn und Geist dieses Abkommens zu entscheiden hat. Die Vertragsparteien regeln im gegenseitigen Einvernehmen die Zusammensetzung und das Verfahren dieses Gerichtes.
1 Le Parti contraenti costituiscono una commissione mista incaricata, sotto riserva delle competenze stabilite dalla presente Convenzione, di sovraintendere alla corretta applicazione di questa Convenzione e di discutere ogni questione relativa ai settori della sicurezza sociale oggetto di detta Convenzione. Essa può, all’occorrenza, avanzare proposte per la revisione della Convenzione e del Protocollo finale annessovi, dell’Accordo o degli Accordi aggiuntivi e degli Accordi amministrativi relativi.
2 La commissione è composta da un numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti contraenti. In ogni delegazione possono partecipare i periti ritenuti necessari.
3 La commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Svizzera e in Spagna.
22 Introdotto giusta l’art. 1 dell’acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.