Erklärungen, Urkunden und Schriftstücke, welche in Anwendung dieses Abkommens vorzulegen sind, bedürfen nicht der diplomatischen oder konsularischen Beglaubigung.
Sulle dichiarazioni, sui documenti e sugli atti da produrre conformemente alla presente Convenzione non è richiesto il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.