Die Träger, die nach dieser Vereinbarung Leistungen zu erbringen haben, werden durch Zahlung in ihrer Landeswährung von ihrer Verpflichtung befreit.
Gli istituti che devono fornire prestazioni in virtù della presente Intesa sono liberati dal loro obbligo mediante pagamento nella moneta del loro Paese.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.