In den Fällen von Artikel 22 des Abkommens macht die Verbindungsstelle des Staates, die einen Antrag auf Leistungen nach der von ihr angewandten Gesetzgebung erhält, die antragstellende Person soweit möglich auf Leistungsansprüche aufmerksam, die ihr nach der Gesetzgebung des anderen Staates zustehen könnten.
Nei casi di applicazione dell’articolo 22 della Convenzione, l’organismo di collegamento dello Stato che riceve una domanda di prestazioni giusta la legislazione da esso applicata richiama, per quanto possibile, l’attenzione del richiedente sui diritti alle prestazioni di cui quest’ultimo potrebbe beneficiare in virtù della legislazione dell’altro Stato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.