Artikel 40 oder Artikel 41 gilt je nach Fall für arbeitslos gewordene Rheinschiffer, die einen Unfall erleiden, der nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Staates, zu dessen Lasten die Leistungen bei Arbeitslosigkeit gehen, als Arbeitsunfall gilt.
Le disposizioni dell’articolo 40 o 41, secondo i casi, sono applicabili a un battelliere che, pur essendo disoccupato, è vittima di un incidente che può essere considerato infortunio di lavoro, secondo la legislazione dello Stato competente che deve sopportare l’onere delle prestazioni di disoccupazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.