1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann in der Folge dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes mitteilen, dass es die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen für einen oder mehrere der Teile II bis IV übernimmt, die in seiner Ratifikation nicht bereits angegeben waren.
2. Die Verpflichtungen nach Absatz 1 dieses Artikels gelten als Bestandteil der Ratifikation und haben vom Zeitpunkt ihrer Mitteilung an die Wirkung einer Ratifikation.
1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può, successivamente, notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi risultanti dalla convenzione per quanto concerne una o più parti da II a IV che non sono già state specificate nella sua ratificazione.
2. Gli obblighi previsti nel paragrafo precedente sono considerati parte integrante della ratificazione ed esplicheranno gli stessi effetti a contare dalla data della loro notificazione.
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