Jede Vertragspartei gibt in ihrer Ratifikationsurkunde an, für welche der Teile II bis X sie die Verpflichtungen aus dieser Ordnung übernimmt, und ob und inwieweit sie von Artikel 2 Absatz 2 Gebrauch macht.
Col suo strumento di ratifica, ogni Parte Contraente deve specificare per quali delle parti da II a X accetta gli obblighi derivanti dal presente Codice, ed indicare altresì se, ed in quale misura, intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 2.
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