Bei der Durchführung dieses Teils des Übereinkommens kann ein Mitglied nach Anhörung der massgebenden Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer geeignete Massnahmen treffen, um mögliche Missbräuche zu vermeiden.
Nell’attuazione di questa parte della convenzione, qualsiasi Membro può, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, adottare le misure atte ad evitare eventuali abusi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.