Massnahmen, die von öffentlichen Stellen zur Ermutigung und Förderung der Entwicklung von Kollektivverhandlungen getroffen werden, müssen vorher Gegenstand von Beratungen und, wann immer möglich, von Vereinbarungen zwischen den
öffentlichen Stellen und den Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein.
I provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per incoraggiare e promuovere lo sviluppo della negoziazione collettiva dovranno essere oggetto di consultazioni preventive e, ogniqualvolta ciò sia possibile, di accordi tra le autorità pubbliche e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.