Die Bestimmungen dieses Übereinkommens schliessen die Anwendung von Systemen der Arbeitsbeziehungen, bei denen Kollektivverhandlungen im Rahmen von Schlichtungs‑ und/oder Schiedsverfahren oder ‑einrichtungen stattfinden, an denen die Kollektivverhandlungsparteien freiwillig teilnehmen, nicht aus.
Le disposizioni della presente Convenzione non escludono il funzionamento di sistemi di relazioni industriali in cui la negoziazione collettiva ha luogo, nel quadro di meccanismi o d’istituzioni di conciliazione e/o d’arbitrato, cui le parti della negoziazione collettiva partecipino su basi volontarie.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.