Die vertragschliessenden Staaten anerkennen der Übereinkunft entsprechend die Herkunfts‑ oder Konservierungszeichen, sofern diese Zeichen auf der Schale in gut sichtbarer und leserlicher, unauslöschbarer Schrift und in lateinischen Buchstaben von 2 mm Höhe angebracht sind.
Den Exportländern steht es frei, grössere Buchstaben zu verwenden; auch sind sie frei in der Wahl der Farbe, solange das Importland nicht die Verwendung der in Artikel 2 vorgesehenen Farben vorschreibt.
Gli Stati contraenti riconosceranno come sufficiente, conformemente alla Convenzione, la marca d’origine o quella di conservazione, a condizione che questa sia impressa sul guscio in modo appariscente e leggibile, in colore indelebile e in caratteri latini di due millimetri di altezza.
Tuttavia, i paesi esportatori possono impiegare dei caratteri più grandi; la scelta del colore è libera per ciascuno di essi, quando il paese importatore non esiga l’impiego dei colori previsti nell’articolo 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.