1. Le parti sono invitate a:
- a)
- promuovere lo sviluppo e l’attuazione di strategie e programmi destinati a individuare e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando linee guida sanitarie scientificamente fondate relative all’esposizione al mercurio e ai composti del mercurio, fissando obiettivi di riduzione dell’esposizione al mercurio, se del caso, e di istruzione del pubblico, con la partecipazione del settore sanitario pubblico e di altri settori interessati;
- b)
- promuovere la messa a punto e l’attuazione di programmi di educazione e prevenzione scientificamente fondati concernenti l’esposizione professionale al mercurio e ai composti di mercurio;
- c)
- promuovere adeguati servizi di assistenza medica per la prevenzione, il trattamento e l’assistenza alle popolazioni colpite dall’esposizione al mercurio e ai composti di mercurio; e
- d)
- istituire e rafforzare, ove opportuno, le capacità istituzionali e dei professionisti della salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio dei rischi per la salute connessi all’esposizione al mercurio e ai composti di mercurio.
2. La conferenza delle parti, nell’esaminare le questioni o le attività legate alla salute, dovrebbe:
- a)
- consultare e collaborare con l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni intergovernative competenti, a seconda dei casi; e
- b)
- promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni intergovernative competenti, a seconda dei casi.