Die Parteien vollziehen dieses Abkommen in Treu und Glauben, im Geiste der gegenseitigen Zusammenarbeit und Information unter Berücksichtigung ihrer aus dem Sitzabkommen oder dem Statutabkommen erwachsenden Rechte und Pflichten sowie nach einem den Risiken für die Sicherheit und den Schutz vor ionisierender Strahlung angemessenen Vorgehen.
Le Parti eseguono il presente Accordo in buona fede, animate da uno spirito di reciproca informazione e collaborazione, tenendo conto dei rispettivi diritti e obblighi risultanti dall’Accordo di sede o dall’Accordo sullo statuto e applicando un approccio proporzionale dei rischi in materia di sicurezza e protezione contro le radiazioni ionizzanti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.