Sobald dieses Protokoll in Kraft tritt, übermittelt der Generalsekretär dem Sekretariat der Vereinten Nationen eine beglaubigte Abschrift des Protokolls zur Registrierung und Veröffentlichung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen.
All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.