Das Ersuchen um Zusammenarbeit wird schriftlich oder telefonisch gestellt; im letzteren Fall muss das Ersuchen innert zwei Tagen schriftlich bestätigt werden.
La richiesta di collaborazione è avanzata in forma scritta o telefonica; in quest’ultimo caso deve essere confermata in forma scritta entro il secondo giorno successivo alla chiamata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.